Ordinanza 272/1990 (ECLI:IT:COST:1990:272)
Massima numero 15549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 272/90. TRIBUTI IN GENERE - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - SOPRAVVENUTA PREVISIONE DI BENEFICI SOLO PER LE INDENNITA' SOGGETTE AD I.R.PE.F. (RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEGLI ANNI 1974-1982) - CONSEGUENTE ESCLUSIONE PER LE INDENNITA' MATURATE IN REGIME DI IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' non contrasta col principio di eguaglianza - come costantemente affermato - un trattamento differenziato in relazione a momenti diversi nel tempo, nessun elemento di irragionevole discriminazione e' ravvisabile nel disposto dell'art.83 del d.P.R. n. 597 del 1973, il quale legittimamente ha disciplinato il passaggio dal precedente al nuovo sistema impositivo, prevedendo l'applicabilita' della preesistente disciplina fiscale ai presupposti d'imposta verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974, data dell'entrata in vigore dell'I.R.PE.F.. Parimenti, rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire, come ha fatto l'art. 4, quarto comma, della legge n. 482 del 1985, particolari detrazioni dall'imponibile da assoggettare ad imposta a partire da una certa data ed a seconda del periodo in cui si e' verificato il presupposto d'imposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte