Ordinanza 273/1990 (ECLI:IT:COST:1990:273)
Massima numero 15547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 273/90. SERVIZIO MILITARE - NUOVE NORME PER IL SERVIZIO DI LEVA - AMMISSIONE AL RITARDO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO - TERMINE PER LA CHIAMATA ALLE ARMI UNA VOLTA CESSATO IL TITOLO AL RITARDO - MANCATA INDICAZIONE DI LIMITI TEMPORALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha usufruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990; O. n. 148/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte