Sentenza 274/1990 (ECLI:IT:COST:1990:274)
Massima numero 15875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Titolo
SENT. 274/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - APPLICABILITA' DELLA NORMA DENUNCIATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - DISPOSIZIONE CONFERMATIVA DI QUELLA IMPUGNATA - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' - ESCLUSIONE.
SENT. 274/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - APPLICABILITA' DELLA NORMA DENUNCIATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - DISPOSIZIONE CONFERMATIVA DI QUELLA IMPUGNATA - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' - ESCLUSIONE.
Testo
Non e' consentito alla Corte costituzionale valutare l'esattezza della decisione del giudice 'a quo' d'applicare la norma denunciata (nella specie: art. 589, quinto comma, nel testo originario del cod. proc. pen. del 1930); ne' di rimettere allo stesso gli atti ove, in caso di ius superveniens, la nuova legge (nella specie: art. 684 cod. proc. pen. del 1988), confermi, sul punto, la disposizione impugnata.
Non e' consentito alla Corte costituzionale valutare l'esattezza della decisione del giudice 'a quo' d'applicare la norma denunciata (nella specie: art. 589, quinto comma, nel testo originario del cod. proc. pen. del 1930); ne' di rimettere allo stesso gli atti ove, in caso di ius superveniens, la nuova legge (nella specie: art. 684 cod. proc. pen. del 1988), confermi, sul punto, la disposizione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte