Sentenza 274/1990 (ECLI:IT:COST:1990:274)
Massima numero 15877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15875  15876  15878


Titolo
SENT. 274/90 C. PENA - PENA MILITARE - ESECUZIONE - RINVIO FACOLTATIVO - IPOTESI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GRAZIA - DISPOSIZIONE DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DA CUI DIPENDE IL MILITARE CONDANNATO E NON AD UN ORGANO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE DEL POTERE DI DIFFERIRE L'ESECUZIONE DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Per le stesse ragioni che hanno indotto a ritenere (v. massima B) costituzionalmente illegittima l'analoga norma contenuta nell'art. 589, terzo comma, nel testo originario del codice di procedura penale del 1930, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 402 del codice penale militare di pace, nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena ai sensi del primo comma dell'art. 147, n. 1, del codice penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte