Sentenza 274/1990 (ECLI:IT:COST:1990:274)
Massima numero 15878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15875  15876  15877


Titolo
SENT. 274/90 D. PENA - ESECUZIONE - RINVIO FACOLTATIVO - IPOTESI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GRAZIA - DISPOSIZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE VIGENTE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E NON AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DEL POTERE DI PROVVEDERE AL DIFFERIMENTO DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE.

Testo
In conseguenza della decisione adottata (dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale) nei confronti dell'art. 589, comma terzo, nel testo originario del cod. proc. pen. del 1930 (v. massima B), va dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, l'art. 684, comma primo, del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27