Sentenza 275/1990 (ECLI:IT:COST:1990:275)
Massima numero 15861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15862


Titolo
SENT. 275/90 A. REATO IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE - PRESCRIZIONE - RINUNCIABILITA' - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Se e' vero che il fenomeno prescrittivo si sottrae - diversamente da quanto accade per l'amnistia - a qualsiasi discrezionalita' in sede normativa (o meglio questa si esaurisce nella valutazione astratta del tempo necessario a prescrivere a seconda del tipo di reato), non altrettanto puo' dirsi per quanto riguarda la sede applicativa, in cui l'istituto si presenta con caratteri non dissimili da quelli dell'amnistia, specialmente quando la sua applicazione, improvvisa ed inaspettata, dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un giudizio di bilanciamento sicuramente discrezionali, non meno di quanto lo sia, sul piano normativo, la concessione dell'amnistia. E' quindi privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalita', che l'interesse generale di non perseguire reati, il cui ricordo insieme all'allarme sociale siano cessati, sorto a causa di circostanze comunque non dominabili dalle parti, debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo (assorbito il profilo attinente alla denunciata violazione dell'art. 27, comma secondo), Cost. -, l'art. 157 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato. - S. nn. 175/1971, 202/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte