Sentenza 275/1990 (ECLI:IT:COST:1990:275)
Massima numero 15862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15861


Titolo
SENT. 275/90 B. PROCESSO PENALE - SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - ESCLUSIONE IN MANCANZA DI PROVE CHE RENDANO EVIDENTE L'INNOCENZA DELL'IMPUTATO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA E PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 157 COD. PEN., NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE LA RINUNCIABILITA' DELLA PRESCRIZIONE - EFFETTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In seguito alla dichiarazione di illegittimita' dell'art. 157 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunciata dall'imputato (v. massima A) il diritto dell'imputato che, per ottenere, attraverso i necessari accertamenti, il riconoscimento dell'innocenza, intenda rinunciare alla prescrizione, non trova ostacolo nel disposto dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930 (art. 129 cod. proc. pen. vigente) per cui, in caso di prescrizione del reato, se gia' non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non e' preveduto come reato, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo. E' infatti ovvio che in presenza della rinuncia alla estinzione, il giudice non potra' dare ad essa immediata applicazione perche' il reato non e' estinto, e dovra' quindi dare ingresso alle prove richieste e pronunciarsi sulla imputazione; mentre, in ogni altro caso, resta piena la validita' della disposizione processuale anche nel suo secondo comma, cosi' come delineata dal legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, cpv., cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 27, comma secondo, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte