Sentenza 276/1990 (ECLI:IT:COST:1990:276)
Massima numero 16685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Titolo
SENT. 276/90 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - RITENUTA NECESSITA' DI UN GIUDIZIO "FINALE" E "GLOBALE", E NON FRAZIONATO IN RAPPORTO AI SINGOLI SEMESTRI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE .
SENT. 276/90 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - RITENUTA NECESSITA' DI UN GIUDIZIO "FINALE" E "GLOBALE", E NON FRAZIONATO IN RAPPORTO AI SINGOLI SEMESTRI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE .
Testo
In materia di liberazione anticipata, la ratio dell'istituto (nella quale e' essenziale la sollecitazione delle energie volitive del condannato alla non remota prospettiva di un premio da cogliere) e lo stesso dettato normativo (specie dopo le modifiche apportate alla norma dalla legge n. 663 del 1986) inducono a ritenere, conformemente ai principi costituzionali, che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, al fine della concessione del beneficio della detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, non vada fatta con un giudizio finale complessivo bensi' frazionatamente avendo riguardo ai singoli semestri di pena espiata, senza che cosi' la negativa valutazione di uno o piu' di essi possa comportare la decadenza dal diritto di vedere riconosciuto il beneficio per quello o quelli nei quali le condizioni di legge si siano verificate. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione)
In materia di liberazione anticipata, la ratio dell'istituto (nella quale e' essenziale la sollecitazione delle energie volitive del condannato alla non remota prospettiva di un premio da cogliere) e lo stesso dettato normativo (specie dopo le modifiche apportate alla norma dalla legge n. 663 del 1986) inducono a ritenere, conformemente ai principi costituzionali, che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, al fine della concessione del beneficio della detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, non vada fatta con un giudizio finale complessivo bensi' frazionatamente avendo riguardo ai singoli semestri di pena espiata, senza che cosi' la negativa valutazione di uno o piu' di essi possa comportare la decadenza dal diritto di vedere riconosciuto il beneficio per quello o quelli nei quali le condizioni di legge si siano verificate. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte