Sentenza 276/1990 (ECLI:IT:COST:1990:276)
Massima numero 16689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Titolo
SENT. 276/90 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI - DIVERSITA' RISPETTO ALLE CONDIZIONI RICHIESTE PER I PERMESSI PREMIO E LA SEMILIBERTA'.
SENT. 276/90 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI - DIVERSITA' RISPETTO ALLE CONDIZIONI RICHIESTE PER I PERMESSI PREMIO E LA SEMILIBERTA'.
Testo
Come risulta dall'art. 30 ter dell'Ordinamento penitenziario, per ottenere i permessi premio e' sufficiente aver "tenuto regolare condotta" nei sensi di cui all'ottavo comma, mentre per la semiliberta' il comma quarto dell'art. 50 dello stesso Ordinamento prevede che l'ammissione al regime sia disposta "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni di un graduale reinserimento del soggetto nella societa'". Si tratta dunque di situazioni del tutto diverse da quelle che si esigono per la liberazione anticipata, e in tale diversita' trova conferma l'esplicito disposto secondo cui "la detrazione di pena ottenuta ai fini della liberazione anticipata viene in causa, in relazione ai detti benefici, esclusivamente agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per esservi ammessi", senza alcuna influenza, percio' sui criteri di valutazione della partecipazione del condannato all'opera rieducativa.
Come risulta dall'art. 30 ter dell'Ordinamento penitenziario, per ottenere i permessi premio e' sufficiente aver "tenuto regolare condotta" nei sensi di cui all'ottavo comma, mentre per la semiliberta' il comma quarto dell'art. 50 dello stesso Ordinamento prevede che l'ammissione al regime sia disposta "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni di un graduale reinserimento del soggetto nella societa'". Si tratta dunque di situazioni del tutto diverse da quelle che si esigono per la liberazione anticipata, e in tale diversita' trova conferma l'esplicito disposto secondo cui "la detrazione di pena ottenuta ai fini della liberazione anticipata viene in causa, in relazione ai detti benefici, esclusivamente agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per esservi ammessi", senza alcuna influenza, percio' sui criteri di valutazione della partecipazione del condannato all'opera rieducativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte