Sentenza 277/1990 (ECLI:IT:COST:1990:277)
Massima numero 15650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15651  15653


Titolo
SENT. 277/90 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISCIPLINA TRANSITORIA - REATI PREGRESSI E PROCEDIMENTI ANCORA IN CORSO - APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO SOLO QUANDO NON SIA STATO ANCORA APERTO IL DIBATTIMENTO - RAZIONALITA'.

Testo
La disposizione dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ha contenuto e finalita' inscindibili poiche', allo scopo di assicurare la rapida definizione dei processi, in tanto consente l'eventuale riduzione di pena in quanto intende sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato, del giudizio abbreviato. Da cio' deriva che, reso impossibile, con l'apertura del dibattimento, quel beneficio che giustifica l'inclusione del giudizio abbreviato nel nuovo sistema processuale, e' conseguentemente e razionalmente precluso all'imputato realizzare il c.d. "diritto" ad ottenere la riduzione della pena.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte