Sentenza 277/1990 (ECLI:IT:COST:1990:277)
Massima numero 15651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15650  15653


Titolo
SENT. 277/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISCIPLINA TRANSITORIA - APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO SOLO QUANDO NON SIA ANCORA STATO APERTO IL DIBATTIMENTO - RAZIONALITA' DI TALE LIMITAZIONE.

Testo
Il "diritto" dell'imputato di chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare ex primo comma dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tanto e' riconosciuto in quanto, da un lato, si consente una rapida definizione del giudizio e, dall'altro, tale diritto funge da corrispettivo per il rischio che assume l'imputato d'essere giudicato allo stato degli atti e di rinunciare al dibattimento, dal quale potrebbe anche scaturire una pronuncia a lui piu' favorevole. Pertanto, e' del tutto razionale che, per i reati pregressi e per i procedimenti in corso, l'istituto del giudizio abbreviato sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo possa essere ugualmente perseguito, e cioe' soltanto quando non si sia ancora giunti al dibattimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte