Sentenza 277/1990 (ECLI:IT:COST:1990:277)
Massima numero 15653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Titolo
SENT. 277/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - AMMISSIBILITA' - LIMITAZIONE AI PROCEDIMENTI IN CUI NON SIANO STATE ANCORA COMPIUTE LE FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITA' DELLA LEGGE POSTERIORE PIU' FAVOREVOLE - APPARTENENZA O MENO ALLA COSTITUZIONE - ININFLUENZA.
SENT. 277/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - AMMISSIBILITA' - LIMITAZIONE AI PROCEDIMENTI IN CUI NON SIANO STATE ANCORA COMPIUTE LE FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITA' DELLA LEGGE POSTERIORE PIU' FAVOREVOLE - APPARTENENZA O MENO ALLA COSTITUZIONE - ININFLUENZA.
Testo
A prescindere dal problema dell'appartenenza o meno, alla Costituzione, del principio della irretroattivita' della "posteriore" legge piu' favorevole all'imputato, e' indubbio che le norme dell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., entrano in discussione soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio. Ne consegue che non puo' applicarsi il disposto di cui al terzo comma del detto art. 2 all'istituto del procedimento abbreviato la cui richiesta non puo' assurgere a mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito dal codice penale sostanziale. Resta, pertanto, libero il legislatore - senza con cio' violare il principio di uguaglianza, stante la diversita' delle situazioni - di non consentire di fruire del giudizio abbreviato agli imputati i cui procedimenti abbiano, alla data di entrata in vigore del nuovo codice (24 ottobre 1989), gia' raggiunto il dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui limita l'ammissibilita' del giudizio abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado).
A prescindere dal problema dell'appartenenza o meno, alla Costituzione, del principio della irretroattivita' della "posteriore" legge piu' favorevole all'imputato, e' indubbio che le norme dell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., entrano in discussione soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio. Ne consegue che non puo' applicarsi il disposto di cui al terzo comma del detto art. 2 all'istituto del procedimento abbreviato la cui richiesta non puo' assurgere a mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito dal codice penale sostanziale. Resta, pertanto, libero il legislatore - senza con cio' violare il principio di uguaglianza, stante la diversita' delle situazioni - di non consentire di fruire del giudizio abbreviato agli imputati i cui procedimenti abbiano, alla data di entrata in vigore del nuovo codice (24 ottobre 1989), gia' raggiunto il dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui limita l'ammissibilita' del giudizio abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte