Sentenza 278/1990 (ECLI:IT:COST:1990:278)
Massima numero 16654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Titolo
SENT. 278/90 A. REATI MILITARI - SCRIMINANTE DELLA LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITA' PER LE SOLE IPOTESI DI REAZIONE AD OFFESA MEDIANTE VIOLENZA E NON ANCHE A QUELLE DI REAZIONE AD AGGRESSIONI ALLA INTEGRITA' MORALE E ALLA TRANQUILLITA' PSICOLOGICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 278/90 A. REATI MILITARI - SCRIMINANTE DELLA LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITA' PER LE SOLE IPOTESI DI REAZIONE AD OFFESA MEDIANTE VIOLENZA E NON ANCHE A QUELLE DI REAZIONE AD AGGRESSIONI ALLA INTEGRITA' MORALE E ALLA TRANQUILLITA' PSICOLOGICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Inammissibilita' della questione per irrilevanza, risultando nella specie esserci stata vera e propria "violenza" nei sensi di cui all'art. 43 del cod. pen. mil. di pace, sub specie di "maltrattamenti", e non sussistendo peraltro gli estremi della legittima difesa, dato che la violenza al momento del fatto si era ormai esaurita, e l'agente intendeva soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale.
Inammissibilita' della questione per irrilevanza, risultando nella specie esserci stata vera e propria "violenza" nei sensi di cui all'art. 43 del cod. pen. mil. di pace, sub specie di "maltrattamenti", e non sussistendo peraltro gli estremi della legittima difesa, dato che la violenza al momento del fatto si era ormai esaurita, e l'agente intendeva soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte