Sentenza 278/1990 (ECLI:IT:COST:1990:278)
Massima numero 16655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  16654  16656


Titolo
SENT. 278/90 B. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON INGIURIA - CIRCOSTANZA DELLA PROVOCAZIONE - PREVISIONE COME ATTENUANTE E NON COME SCRIMINANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'impossibilita' di considerare come scriminante, riguardo al delitto di insubordinazione con ingiuria, la circostanza della provocazione, cosi' come previsto nel contesto dei delitti contro la persona (ingiuria e diffamazione fra militari) e' giustificata dal fatto che l'ingiuria contenuta in quest'ultimo delitto non puo' essere equiparata a quella prevista per i reati di ingiuria e diffamazione fra militari perche' diverso e' il bene giuridico tutelato: l'ingiuria che sostanzia l'insubordinazione rappresenta non soltanto un'offesa all'onore personale del superiore, ma anche un'offesa al prestigio e alla dignita'che gli provengono dall'essere espressione dell'autorita' militare nell'ambito del rapporto gerarchico disciplinare che intercorre in quell'ordinamento fra superiore e inferiore - (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228, secondo comma, e 198, codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma, e 27, primo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte