Sentenza 278/1990 (ECLI:IT:COST:1990:278)
Massima numero 16656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Titolo
SENT. 278/90 C. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON INGIURIA - INAPPLICABILITA' DELLA SCRIMINANTE DELL'ART. 4 DEL D.LGT. 14 SETTEMBRE 1944, N. 288 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 278/90 C. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON INGIURIA - INAPPLICABILITA' DELLA SCRIMINANTE DELL'ART. 4 DEL D.LGT. 14 SETTEMBRE 1944, N. 288 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata estensione all'ordinamento penale militare della scriminante dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944, si giustifica in quanto la prospettiva di quest'ultima e' il rapporto del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, al cui rappresentante e' dovuta, al piu', la deferenza di civilta' che il costume comporta nei confronti di chi ne esercita le funzioni, mentre nell'ordinamento militare vi si aggiunge il rispetto del rapporto gerarchico cui ogni militare e' soggetto nei confronti del superiore in grado, a garanzia del bene irrinunciabile della disciplina militare, che e' alla base, e senza il quale si avrebbe la sovversione, dell'ordinamento militare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228, secondo comma, e 198, codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma, e 27, primo comma, Cost.). - Cfr. massima B.
La mancata estensione all'ordinamento penale militare della scriminante dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944, si giustifica in quanto la prospettiva di quest'ultima e' il rapporto del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, al cui rappresentante e' dovuta, al piu', la deferenza di civilta' che il costume comporta nei confronti di chi ne esercita le funzioni, mentre nell'ordinamento militare vi si aggiunge il rispetto del rapporto gerarchico cui ogni militare e' soggetto nei confronti del superiore in grado, a garanzia del bene irrinunciabile della disciplina militare, che e' alla base, e senza il quale si avrebbe la sovversione, dell'ordinamento militare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228, secondo comma, e 198, codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma, e 27, primo comma, Cost.). - Cfr. massima B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte