Ordinanza 279/1990 (ECLI:IT:COST:1990:279)
Massima numero 15553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 279/90. REATI TRIBUTARI - INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ASSERITA INDETERMINATEZZA NELLA CONFIGURAZIONE DEL REATO (SIMULAZIONE, DISSIMULAZIONE E ALTERAZIONE IN MISURA RILEVANTE) IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' IN MATERIA PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO - RICHIESTA DI RIESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 279/90. REATI TRIBUTARI - INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ASSERITA INDETERMINATEZZA NELLA CONFIGURAZIONE DEL REATO (SIMULAZIONE, DISSIMULAZIONE E ALTERAZIONE IN MISURA RILEVANTE) IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' IN MATERIA PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO - RICHIESTA DI RIESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Ai fini dell'integrazione del reato di infedele dichiarazione dei redditi e' necessaria un'attivita' preparatoria (fraudolenta) volta alla alterazione del risultato della dichiarazione, mentre la misura rilevante della alterazione costituisce un elemento estraneo alla condotta, di carattere oggettivo ed in quanto tale non determinante ai fini dell'individuazione della fattispecie. Tale interpretazione che, gia' posta a base di numerose pronunce della Corte ed ora condivisa anche dalla Cassazione, condiziona la costituzionalita' della norma, si fonda sul principio secondo il quale, ove una norma consente interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la stessa compatibile con il testo costituzionale, quest'ultima deve essere seguita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.). - S. n. 247/1989; O. nn. 311/1989, 312/1989, 313/1989, 314/1989, 315/1989, 439/1989, 538/1989, 540/1989, 114/1990 e 202/1990.
Ai fini dell'integrazione del reato di infedele dichiarazione dei redditi e' necessaria un'attivita' preparatoria (fraudolenta) volta alla alterazione del risultato della dichiarazione, mentre la misura rilevante della alterazione costituisce un elemento estraneo alla condotta, di carattere oggettivo ed in quanto tale non determinante ai fini dell'individuazione della fattispecie. Tale interpretazione che, gia' posta a base di numerose pronunce della Corte ed ora condivisa anche dalla Cassazione, condiziona la costituzionalita' della norma, si fonda sul principio secondo il quale, ove una norma consente interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la stessa compatibile con il testo costituzionale, quest'ultima deve essere seguita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.). - S. n. 247/1989; O. nn. 311/1989, 312/1989, 313/1989, 314/1989, 315/1989, 439/1989, 538/1989, 540/1989, 114/1990 e 202/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte