Ordinanza 280/1990 (ECLI:IT:COST:1990:280)
Massima numero 15616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
15620
Titolo
ORD. 280/90 A. INABILI E MINORATI - CIECHI ASSOLUTI MINORENNI - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E PENSIONE DI INABILITA' - CORRESPONSIONE CONGIUNTA - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI INABILI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 280/90 A. INABILI E MINORATI - CIECHI ASSOLUTI MINORENNI - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E PENSIONE DI INABILITA' - CORRESPONSIONE CONGIUNTA - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI INABILI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come reso esplicito dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, la vigente normativa esclude l'erogazione della pensione d'inabilita' in favore dei minori, a prescindere dalla natura della menomazione o della malattia invalidante. Non e' percio' esatto affermare che la non prevista corresponsione della suddetta indennita' ai ciechi assoluti d'eta' inferiore agli anni diciotto dia luogo ad una disparita' di trattamento rispetto alle altre categorie di invalidi civili. Dacche', anzi, a particolare beneficio dei ciechi e' prevista l'indennita' non reversibile di cui all'art. 3 della legge n. 508 del 1988, ed e' altresi' esclusa la perdita della pensione allorche' essi svolgano attivita' lavorativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Come reso esplicito dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, la vigente normativa esclude l'erogazione della pensione d'inabilita' in favore dei minori, a prescindere dalla natura della menomazione o della malattia invalidante. Non e' percio' esatto affermare che la non prevista corresponsione della suddetta indennita' ai ciechi assoluti d'eta' inferiore agli anni diciotto dia luogo ad una disparita' di trattamento rispetto alle altre categorie di invalidi civili. Dacche', anzi, a particolare beneficio dei ciechi e' prevista l'indennita' non reversibile di cui all'art. 3 della legge n. 508 del 1988, ed e' altresi' esclusa la perdita della pensione allorche' essi svolgano attivita' lavorativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte