Ordinanza 280/1990 (ECLI:IT:COST:1990:280)
Massima numero 15620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 31/05/1990; Pubblicazione in G. U. 06/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
15616
Titolo
ORD. 280/90 B. INABILI E MINORATI - CIECHI ASSOLUTI MINORENNI - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E PENSIONE DI INABILITA' - CORRESPONSIONE CONGIUNTA - ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITA' CON LA DIGNITA' DELLA PERSONA, I DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA' E I COMPITI ASSISTENZIALI IMPOSTI ALLO STATO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 280/90 B. INABILI E MINORATI - CIECHI ASSOLUTI MINORENNI - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E PENSIONE DI INABILITA' - CORRESPONSIONE CONGIUNTA - ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITA' CON LA DIGNITA' DELLA PERSONA, I DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA' E I COMPITI ASSISTENZIALI IMPOSTI ALLO STATO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversa funzione delle provvidenze, previste per gli invalidi civili, se ne giustificano il cumulo allorche' ricorrano i presupposti, non consente di eliminare dal novero di questi ultimi il compimento della maggiore eta' per quanto riguarda la pensione, il diritto alla quale si correla logicamente al momento in cui vengono meno gli obblighi di mantenimento gravanti su chi esercita la potesta' parentale. Non puo' quindi sostenersi che la non prevista corresponsione della pensione ai ciechi assoluti di eta' inferiore ai diciotto anni, in aggiunta alla indennita' di accompagnamento, sia in contrasto con i precetti posti dalla Costituzione a garanzia della dignita' della persona umana e degli inderogabili doveri di solidarieta' sociale, e di quello concernente i compiti di assistenza affidati allo Stato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38, primo comma, Cost.).
La diversa funzione delle provvidenze, previste per gli invalidi civili, se ne giustificano il cumulo allorche' ricorrano i presupposti, non consente di eliminare dal novero di questi ultimi il compimento della maggiore eta' per quanto riguarda la pensione, il diritto alla quale si correla logicamente al momento in cui vengono meno gli obblighi di mantenimento gravanti su chi esercita la potesta' parentale. Non puo' quindi sostenersi che la non prevista corresponsione della pensione ai ciechi assoluti di eta' inferiore ai diciotto anni, in aggiunta alla indennita' di accompagnamento, sia in contrasto con i precetti posti dalla Costituzione a garanzia della dignita' della persona umana e degli inderogabili doveri di solidarieta' sociale, e di quello concernente i compiti di assistenza affidati allo Stato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte