Sentenza 282/1990 (ECLI:IT:COST:1990:282)
Massima numero 15662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  11/06/1990;  Decisione del  11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15664  15793


Titolo
SENT. 282/90 A. LEGGI PENALI - RAPPORTI TRA LEGGE PENALE E FONTI SUBORDINATE ALLA MEDESIMA - ATTI AMMINISTRATIVI SVOLGENTI FUNZIONE INTEGRATIVA - RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA' - CONDIZIONI.

Testo
In tema di rapporti fra leggi penali e fonti subordinate alle medesime, il principio di stretta legalita' vigente nella materia penale puo' ritenersi soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge, allorquando la legge determini con sufficiente specificazione il fatto cui e' riferita la sanzione penale, essendo necessario che la legge consenta di distinguere la sfera del lecito e quella dell'illecito, ponendo a tal fine un'indicazione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati. Non contrasta percio' con il principio della riserva, sia la funzione integrativa svolta da un provvedimento amministrativo rispetto ad elementi normativi del fatto sottratti alla possibilita' di un'anticipata individuazione particolareggiata da parte della legge, sia l'ipotesi in cui il precetto penale assume una funzione 'latu sensu' sanzionatoria rispetto a provvedimenti emanati dall'autorita' amministrativa ove sia la legge ad indicarne i presupposti, contenuto, carattere e limiti, in modo che il precetto penale riceva "intera la sua enunciazione con l'imposizione del divieto".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte