Sentenza 282/1990 (ECLI:IT:COST:1990:282)
Massima numero 15664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  11/06/1990;  Decisione del  11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15662  15793


Titolo
SENT. 282/90 B. PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA DEL LAVORO - CERTIFICATO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO E NULLA OSTA PROVVISORIO - OMESSA RICHIESTA - SANZIONI PENALI - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTIVI DEL REATO EFFETTUATA MEDIANTE RINVIO AD UN DECRETO MINISTERIALE GIA' EMANATO - PERSISTENZA DEL POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI MODIFICARE L'ATTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPI DI STRETTA LEGALITA' E DI DETERMINATEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ALTRI PROFILI - ASSORBIMENTO.

Testo
Una norma penale che, come nel caso di specie, rinvii ad un regolamento, preesistente ma suscettibile di essere modificato dall'autorita' amministrativa, la determinazione dei soggetti attivi di un reato proprio, viene in sostanza a demandare all'amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per la individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza (principio di legalita', sotto il profilo della riserva di legge) che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione (v. massima A), gli estremi del fatto. Sia in presenza, ma anche in assenza, di modifiche, da parte dell'amministrazione, dell'atto in tal modo rigidamente recepito dalla legge penale, tale tecnica normativa e' infatti suscettibile di indurre ad antinomie e incertezze sul contenuto del fatto, ed in questo senso - il rinvio operato in base ad essa non potendo piu' considerarsi rinvio ad uno specifico atto, ma rinvio al potere subordinato a quello legislativo - non corrisponde neppure alle esigenze del principio di determinatezza. Pertanto gli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, i quali, nel loro combinato disposto, nel sanzionare penalmente la inosservanza dell'obbligo di richiedere e di rinnovare il certificato di prevenzione incendi, rimettono la determinazione della cerchia degli obbligati ad un regolamento (decreto ministeriale 16 febbraio 1982) suscettibile (in virtu' dell'art. 4, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966) di essere modificato dall'amministrazione, e di fatto modificato (con decreto ministeriale 27 marzo 1985), vanno dichiarati illegittimi, in parte qua, per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' proposti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte