Sentenza 283/1990 (ECLI:IT:COST:1990:283)
Massima numero 16362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/06/1990;  Decisione del  11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  16361


Titolo
SENT. 283/90 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - FACOLTA' DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITA' DI ROMA - PROVVISTA DEI RELATIVI LOCALI - OBBLIGO DEL COMUNE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligo statale di provvedere alla pubblica istruzione in ogni ordine e grado non esclude che - secondo un orientamento legislativo non infrequente - gli enti locali siano chiamati a contribuire in vario modo agli oneri relativi agli istituti di istruzione anche universitaria siti nel loro territorio, vieppiu' tenuto conto che, per il carattere prevalentemente "derivato" della finanza locale, e' lo Stato che provvede alla copertura finanziaria delle spese facenti carico ai Comuni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 217, r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, e 17, r.d. 27 ottobre 1935 n. 2153, concernente l'obbligo del Comune di Roma di fornire i locali occorrenti alla facolta' di Magistero). - S. n. 150/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte