Sentenza 284/1990 (ECLI:IT:COST:1990:284)
Massima numero 15657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/06/1990;  Decisione del  11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15661


Titolo
SENT. 284/90 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - RIDUZIONE DELLA PENA COME EFFETTO DELL'ADOZIONE DEL RITO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Va respinto l'assunto che la riduzione della pena, prevista come necessaria conseguenza dell'adozione del rito abbreviato, non essendo in rapporto alla natura del reato, ne' alla personalita' del soggetto, renderebbe possibile una ingiustificata disparita' di trattamento fra imputati del medesimo reato, in contrasto con il principio di eguaglianza. La riduzione della pena in conseguenza dell'adozione del rito abbreviato presuppone infatti la richiesta dell'imputato che, a sua volta, comporta la rinuncia alle maggiori possibilita' di verifica dei fatti offerta dal dibattimento, nonche' una limitazione del potere di proporre appello contro la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio. Che poi si tratti di un'attivita' dell'imputato in sede processuale non attinente alla commissione del reato, e' questione che nulla ha a vedere con il principio di uguaglianza, e del resto gia' l'art. 133 cod. pen. prevede, ai fini della determinazione della pena, che venga presa in considerazione la condotta dell'imputato contemporanea o susseguente al reato. Nemmeno puo' essere in contrasto con detto principio il fatto che alla richiesta dell'imputato perche' il giudizio abbreviato abbia corso, corrisponda il consenso del pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 442, comma secondo, e 561, comma terzo, cod. proc. pen. 1988, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte