Sentenza 284/1990 (ECLI:IT:COST:1990:284)
Massima numero 15661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
11/06/1990; Decisione del
11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
15657
Titolo
SENT. 284/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DISCIPLINA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO IN TALE PROCEDIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 284/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DISCIPLINA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO IN TALE PROCEDIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 112 Cost. impone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, ma poiche' nulla stabilisce - e non potrebbe essere altrimenti - circa i tempi ed i modi nei quali l'azione debba essere espletata, la relativa regolamentazione e' rimessa al legislatore ordinario. Non si puo' pertanto non ritenere che l'azione penale sia effettivamente esercitata allorche' il pubblico ministero, consentendo alla richiesta del giudizio abbreviato formulata nel corso delle indagini preliminari dalla persona ad esse sottoposta, emette, a norma dell'art. 560, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, il decreto di citazione a giudizio e trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, essendo sufficiente rilevare in proposito che tale decreto contiene fra l'altro l'imputazione, la cui formulazione implica esercizio dell'azione penale. Il potere del pubblico ministero di consentire che essa possa sfociare nel nuovo tipo di giudizio denominato abbreviato rientra cosi' nel quadro delle sue funzioni e delle sue responsabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.).
L'art. 112 Cost. impone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, ma poiche' nulla stabilisce - e non potrebbe essere altrimenti - circa i tempi ed i modi nei quali l'azione debba essere espletata, la relativa regolamentazione e' rimessa al legislatore ordinario. Non si puo' pertanto non ritenere che l'azione penale sia effettivamente esercitata allorche' il pubblico ministero, consentendo alla richiesta del giudizio abbreviato formulata nel corso delle indagini preliminari dalla persona ad esse sottoposta, emette, a norma dell'art. 560, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, il decreto di citazione a giudizio e trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, essendo sufficiente rilevare in proposito che tale decreto contiene fra l'altro l'imputazione, la cui formulazione implica esercizio dell'azione penale. Il potere del pubblico ministero di consentire che essa possa sfociare nel nuovo tipo di giudizio denominato abbreviato rientra cosi' nel quadro delle sue funzioni e delle sue responsabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte