Sentenza 129/2021 (ECLI:IT:COST:2021:129)
Massima numero 43980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
26/05/2021; Decisione del
26/05/2021
Deposito del 24/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Mancata corrispondenza con quelli individuati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Mancata corrispondenza con quelli individuati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, sono inammissibili le questioni proposte ex artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto riferite a parametri non indicati nella relazione ministeriale richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 265 del 2016, n. 1 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 153 del 2015).
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, sono inammissibili le questioni proposte ex artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto riferite a parametri non indicati nella relazione ministeriale richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 265 del 2016, n. 1 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 153 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
05/07/2019
n. 27
art. 2
co.
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 39
art. 4
co. 2
legge della Regione Puglia
05/07/2019
n. 27
art. 10
co. 1
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 39
art. 12
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte