Sentenza 129/2021 (ECLI:IT:COST:2021:129)
Massima numero 43980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/05/2021;  Decisione del  26/05/2021
Deposito del 24/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43981  43982  43983  43984  43985


Titolo
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Mancata corrispondenza con quelli individuati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, sono inammissibili le questioni proposte ex artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto riferite a parametri non indicati nella relazione ministeriale richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 265 del 2016, n. 1 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 153 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  05/07/2019  n. 27  art. 2  co. 

legge della Regione Puglia  16/07/2018  n. 39  art. 4  co. 2

legge della Regione Puglia  05/07/2019  n. 27  art. 10  co. 1

legge della Regione Puglia  16/07/2018  n. 39  art. 12  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte