Sentenza 285/1990 (ECLI:IT:COST:1990:285)
Massima numero 16040
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/06/1990;  Decisione del  11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  16038  16039  16047  16050


Titolo
SENT. 285/90 C. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INQUINAMENTO - SANZIONI - LEGGI REGIONALI CHE RECEPISCONO LA DELIBERA 8/5/1980 DI COMITATO INTERMINISTERIALE - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E DEL PRINCIPIO DELLA SINDACABILITA' DELLA LEGITTIMITA' DELLE LEGGI DA PARTE DELLA SOLA CORTE COSTITUZIONALE - NON SPETTANZA DEL POTERE ALLO STATO E ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Testo
La disapplicazione da parte della Corte di cassazione delle leggi della regione Emilia-Romagna nn. 7 del 1983, 13 del 1984 e 42 del 1986, effettuata considerando le stesse - in quanto recettive della deliberazione dell'8 maggio 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3, L. 10 maggio 1976, n. 319 (in materia di sanzioni per inquinamenti derivanti da allevamenti suinicoli) - alla stregua di un atto amministrativo, costituisce esercizio di potere del tutto abnorme, non previsto dal nostro ordinamento costituzionale, con palese violazione degli artt. 101, secondo comma, e 117, primo comma Cost.. Nella specie, inoltre, la pretesa della S.C. di sindacare la legittimita' costituzionale della predetta normativa, integra violazione dell'art. 134 Cost. (non essendo il caso assimilabile al conflitto di leggi statali o regionali con regolamenti comunitari, nei cui confronti l'ordinamento interno non e' piu' operante) atteso che, il principio, tra i basilari del nostro sistema costituzionale - per il quale il giudice, ove dubiti della legittimita' di una legge deve adire la Corte costituzionale, che sola puo' esercitare tale sindacato, pronunciandosi, se la questione sia riconosciuta fondata, con sentenze aventi efficacia erga omnes - non puo' soffrire eccezione alcuna. Non spetta quindi allo Stato, e per esso alla Corte di cassazione, disapplicare le leggi nn. 7 del 1983, 13 del 1984 e 42 del 1986 della Regione Emilia-Romagna e di conseguenza e' annullata la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 2734 del 12 dicembre 1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte