Sentenza 286/1990 (ECLI:IT:COST:1990:286)
Massima numero 16041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1990; Decisione del
11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Titolo
SENT. 286/90 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 286/90 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In base a un indirizzo interpretativo giurisprudenziale da ritenersi consolidato, la preclusione al riconoscimento dell'invalidita' dopo i sessantacinque anni ai fini della corresponsione della relativa pensione, sancita dagli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 509 del 1988, e' da farsi risalire - come peraltro confermato dalla mancata conversione in legge del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495 (sul quale v. massima C) - all'art. 11 della l. 18 dicembre 1973, n. 854, il quale, prevedendo l'automatica sostituzione della pensione sociale a quella d'invalidita' al compimento dei sessantacinque anni, comporta che a chi abbia superato tale eta' possa essere attribuita, alle condizioni reddituali per essa prevista (v. massima B) solo la prima. Pertanto, non avendo carattere innovativo, i predetti artt. 6 ed 8, d.lgs. n. 509 del 1988, non possono ritenersi viziati da eccesso di delega. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento all'art. 3 Cost., nonche', in relazione all'art. 2 legge 26 luglio 1988, n. 291, all'art. 76 Cost.). - Sent. n. 769/1988.
In base a un indirizzo interpretativo giurisprudenziale da ritenersi consolidato, la preclusione al riconoscimento dell'invalidita' dopo i sessantacinque anni ai fini della corresponsione della relativa pensione, sancita dagli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 509 del 1988, e' da farsi risalire - come peraltro confermato dalla mancata conversione in legge del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495 (sul quale v. massima C) - all'art. 11 della l. 18 dicembre 1973, n. 854, il quale, prevedendo l'automatica sostituzione della pensione sociale a quella d'invalidita' al compimento dei sessantacinque anni, comporta che a chi abbia superato tale eta' possa essere attribuita, alle condizioni reddituali per essa prevista (v. massima B) solo la prima. Pertanto, non avendo carattere innovativo, i predetti artt. 6 ed 8, d.lgs. n. 509 del 1988, non possono ritenersi viziati da eccesso di delega. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento all'art. 3 Cost., nonche', in relazione all'art. 2 legge 26 luglio 1988, n. 291, all'art. 76 Cost.). - Sent. n. 769/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte