Sentenza 286/1990 (ECLI:IT:COST:1990:286)
Massima numero 16042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1990; Decisione del
11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Titolo
SENT. 286/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 286/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' certo irrazionale un sistema che prevede la corresponsione della pensione sociale in luogo di quella di invalidita' nel momento in cui l'inabilita' al lavoro, alla quale la pensione di invalidita' mira a sopperire, diventa praticamente indistinguibile da quella presuntivamente derivante dall'eta', e che provvede alle ulteriori esigenze dell'individuo non correlate all'incapacita' lavorativa con gli strumenti dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennita' di accompagnamento. E, d'altra parte, la diversificazione tra soggetti di pari reddito e parimenti inabili, a seconda che l'invalidita' sia riconosciuta prima o dopo i sessantacinque anni, non deriva dalle disposizioni (v. massima A) che vietano l'attribuzione della pensione di invalidita' dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ma da quelle (di cui la Corte ha gia' auspicato la modifica) che ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' e, rispettivamente, di quella sociale, stabiliscono diversi limiti di reddito . (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 769/1988.
Non e' certo irrazionale un sistema che prevede la corresponsione della pensione sociale in luogo di quella di invalidita' nel momento in cui l'inabilita' al lavoro, alla quale la pensione di invalidita' mira a sopperire, diventa praticamente indistinguibile da quella presuntivamente derivante dall'eta', e che provvede alle ulteriori esigenze dell'individuo non correlate all'incapacita' lavorativa con gli strumenti dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennita' di accompagnamento. E, d'altra parte, la diversificazione tra soggetti di pari reddito e parimenti inabili, a seconda che l'invalidita' sia riconosciuta prima o dopo i sessantacinque anni, non deriva dalle disposizioni (v. massima A) che vietano l'attribuzione della pensione di invalidita' dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ma da quelle (di cui la Corte ha gia' auspicato la modifica) che ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' e, rispettivamente, di quella sociale, stabiliscono diversi limiti di reddito . (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 769/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte