Sentenza 286/1990 (ECLI:IT:COST:1990:286)
Massima numero 16043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1990; Decisione del
11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Titolo
SENT. 286/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' PRESENTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE IN BASE AI LIMITI DI REDDITO PREVISTI PER LA PENSIONE DI INVALIDITA' - RICONOSCIMENTO DI TALE DIRITTO IN LEGGE REGOLATRICE DI EFFETTI DI DECRETO LEGGE NON CONVERTITO, SOLO PER ALCUNI DEI SOGGETTI CHE AVEVANO INOLTRATO DOMANDA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 286/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' PRESENTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE IN BASE AI LIMITI DI REDDITO PREVISTI PER LA PENSIONE DI INVALIDITA' - RICONOSCIMENTO DI TALE DIRITTO IN LEGGE REGOLATRICE DI EFFETTI DI DECRETO LEGGE NON CONVERTITO, SOLO PER ALCUNI DEI SOGGETTI CHE AVEVANO INOLTRATO DOMANDA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel caso in cui il legislatore, nell'esercizio della facolta' conferitagli dall'art. 77, terzo comma, Cost., ritenga di consolidare i concreti effetti prodotti dal decreto legge non convertito, le differenziazioni che inevitabilmente ne scaturiscono tra i soggetti che ne abbiano beneficiato e quelli che ne siano rimasti esclusi non possono riguardarsi che come differenze inapprezzabili alla stregua dei principi di eguaglianza e di correttezza amministrativa. Le caratteristiche di intrinseca provvisorieta' e di perdita di efficacia sin dall'inizio del decreto-legge non convertito, rendono infatti il medesimo inidoneo a fungere da parametro in riferimento al principio di eguaglianza: tanto piu' quando, come nel caso di specie, la regola posta dal decreto-legge e'antitetica alla legislazione anteriore, e quindi la sanatoria degli effetti gia' prodotti disposta dal legislatore ha, rispetto a questa, carattere derogatorio. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, censurato in quanto, disponendo che restano salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in base alla norma, non convertita, del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, che aveva previsto l'attribuzione della pensione sociale in base ai limiti di reddito richiesti per la pensione di invalidita', a chi fosse stato riconosciuto invalido in base a domanda presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, ha limitato la sanatoria agli ultrasessantacinquenni le cui domande fossero state gia' accolte senza estenderla a quelli le cui domande, benche' gia' presentate durante la provvisoria vigenza del decreto legge, non erano state esaminate).
Nel caso in cui il legislatore, nell'esercizio della facolta' conferitagli dall'art. 77, terzo comma, Cost., ritenga di consolidare i concreti effetti prodotti dal decreto legge non convertito, le differenziazioni che inevitabilmente ne scaturiscono tra i soggetti che ne abbiano beneficiato e quelli che ne siano rimasti esclusi non possono riguardarsi che come differenze inapprezzabili alla stregua dei principi di eguaglianza e di correttezza amministrativa. Le caratteristiche di intrinseca provvisorieta' e di perdita di efficacia sin dall'inizio del decreto-legge non convertito, rendono infatti il medesimo inidoneo a fungere da parametro in riferimento al principio di eguaglianza: tanto piu' quando, come nel caso di specie, la regola posta dal decreto-legge e'antitetica alla legislazione anteriore, e quindi la sanatoria degli effetti gia' prodotti disposta dal legislatore ha, rispetto a questa, carattere derogatorio. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, censurato in quanto, disponendo che restano salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in base alla norma, non convertita, del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, che aveva previsto l'attribuzione della pensione sociale in base ai limiti di reddito richiesti per la pensione di invalidita', a chi fosse stato riconosciuto invalido in base a domanda presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, ha limitato la sanatoria agli ultrasessantacinquenni le cui domande fossero state gia' accolte senza estenderla a quelli le cui domande, benche' gia' presentate durante la provvisoria vigenza del decreto legge, non erano state esaminate).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 77
co. 3
Altri parametri e norme interposte