Sentenza 286/1990 (ECLI:IT:COST:1990:286)
Massima numero 16043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/06/1990;  Decisione del  11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  16041  16042


Titolo
SENT. 286/90 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' PRESENTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE IN BASE AI LIMITI DI REDDITO PREVISTI PER LA PENSIONE DI INVALIDITA' - RICONOSCIMENTO DI TALE DIRITTO IN LEGGE REGOLATRICE DI EFFETTI DI DECRETO LEGGE NON CONVERTITO, SOLO PER ALCUNI DEI SOGGETTI CHE AVEVANO INOLTRATO DOMANDA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel caso in cui il legislatore, nell'esercizio della facolta' conferitagli dall'art. 77, terzo comma, Cost., ritenga di consolidare i concreti effetti prodotti dal decreto legge non convertito, le differenziazioni che inevitabilmente ne scaturiscono tra i soggetti che ne abbiano beneficiato e quelli che ne siano rimasti esclusi non possono riguardarsi che come differenze inapprezzabili alla stregua dei principi di eguaglianza e di correttezza amministrativa. Le caratteristiche di intrinseca provvisorieta' e di perdita di efficacia sin dall'inizio del decreto-legge non convertito, rendono infatti il medesimo inidoneo a fungere da parametro in riferimento al principio di eguaglianza: tanto piu' quando, come nel caso di specie, la regola posta dal decreto-legge e'antitetica alla legislazione anteriore, e quindi la sanatoria degli effetti gia' prodotti disposta dal legislatore ha, rispetto a questa, carattere derogatorio. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, censurato in quanto, disponendo che restano salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in base alla norma, non convertita, del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, che aveva previsto l'attribuzione della pensione sociale in base ai limiti di reddito richiesti per la pensione di invalidita', a chi fosse stato riconosciuto invalido in base a domanda presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, ha limitato la sanatoria agli ultrasessantacinquenni le cui domande fossero state gia' accolte senza estenderla a quelli le cui domande, benche' gia' presentate durante la provvisoria vigenza del decreto legge, non erano state esaminate).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 77  co. 3

Altri parametri e norme interposte