Ordinanza 287/1990 (ECLI:IT:COST:1990:287)
Massima numero 15617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/06/1990;  Decisione del  11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15618


Titolo
ORD. 287/90 A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INFRAZIONI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE - SANZIONI - PENA PECUNIARIA - MANCATA PREVISIONE DI AUTONOMA SANZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO DELLO SCONTRINO FISCALE PER LA OMESSA CONSERVAZIONE COSI' COME STABILITO PER LA RICEVUTA FISCALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
La irrogazione delle pene pecuniarie in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale, pur costituendo il presupposto necessario per la sospensione della licenza, e' ormai divenuta inoppugnabile in sede di irrogazione di questa ulteriore misura. Percio', attenendo al primo dei suddetti procedimenti, la questione di legittimita' costituzionale in cui si contesti la mancata previsione - a differenza da quanto prescritto dalla disciplina relativa alla ricevuta fiscale - di una autonoma sanzione a carico del destinatario, non puo' essere sollevata in un giudizio vertente (come nel caso di specie) sulla sospensione della licenza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 2 legge 26 gennaio 1983, n. 18, in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte