Ordinanza 287/1990 (ECLI:IT:COST:1990:287)
Massima numero 15618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/06/1990;  Decisione del  11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15617


Titolo
ORD. 287/90 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INFRAZIONI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMMERCIALE - AUDIZIONE DEL TRASGRESSORE - MANCATA PREVISIONE A DIFFERENZA DI QUANTO STABILITO PER LA RICEVUTA FISCALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le sostanziali differenze fra i regimi della ricevuta e dello scontrino fiscali, risultanti, oltre che dal carattere di maggior rigore peculiare al primo, dalla necessita' di una formale opzione da parte del contribuente per il passaggio dall'uno all'altro, giustificano che per quanto riguarda il procedimento di irrogazione della sospensione della licenza in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale - a differenza da quanto prescritto per le ipotesi soggette al regime della ricevuta fiscale - non sia richiesta la previa audizione del trasgressore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte