Sentenza 129/2021 (ECLI:IT:COST:2021:129)
Massima numero 43981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/05/2021;  Decisione del  26/05/2021
Deposito del 24/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43980  43982  43983  43984  43985


Titolo
Trasporto - Norme della Regione Puglia - Attività di noleggio di autobus con conducente - Esercizio del servizio mediante una stabile organizzazione nella Regione Puglia, da parte di imprese in possesso di autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato dell'Unione europea - Obbligo di presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) comunale apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, anche in relazione ai principi europei - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. anche in relazione ai principi europei sulla libertà di prestazione dei servizi - l'art. 2 della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018 che, ai fini dell'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente, impone la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) comunale anche alle imprese che intendano esercitare il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione e siano già in possesso di autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro dell'Unione europea. La richiesta di un'autorizzazione supplementare altera l'assetto di interessi inerenti al mercato del noleggio di autobus con conducente, definito dall'art. 5, comma 3, della legge n. 218 del 2003, norma espressione della potestà legislativa statale nella materia della tutela della concorrenza. La disposizione impugnata si pone in contrasto anche con il più generale divieto per il legislatore regionale di frapporre ostacoli di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché, in base ai principi europei sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2020, n. 56 del 2020, n. 5 del 2019, n. 83 del 2018, n. 265 del 2016, n. 30 del 2016, n. 264 del 2013, n. 124 del 2010, n. 64 del 2007, n. 440 del 2006 e n. 80 del 2006).

Nella competenza statale in materia di concorrenza, rientra, stante la sua ampia nozione, ogni scelta legislativa che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  05/07/2019  n. 27  art. 2  co. 

legge della Regione Puglia  16/07/2018  n. 39  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/08/2003  n. 218  art. 5    co. 3