Ordinanza 290/1990 (ECLI:IT:COST:1990:290)
Massima numero 15595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
11/06/1990; Decisione del
11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 290/90. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - CONCESSIONE DI LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONI DEL DETENUTO POSTO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE - ASSUNZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DEL LUOGO - MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO A SOLLEVARE ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 290/90. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - CONCESSIONE DI LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONI DEL DETENUTO POSTO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE - ASSUNZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DEL LUOGO - MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO A SOLLEVARE ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'ambito del procedimento per la concessione della liberazione anticipata non puo' essere sollevata questione di legittimita' costituzionale dal giudice di sorveglianza del luogo di pena posto fuori della circoscrizione del tribunale competente a decidere, che sia stato delegato prima dell'udienza ad assumere le dichiarazioni del detenuto interessato, in quanto tale magistrato e' privo di ogni potere decisorio in materia, esplicando, nella specie, una funzione meramente istruttoria. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - S. n. 112/1964 e O. n. 207/1990.
Nell'ambito del procedimento per la concessione della liberazione anticipata non puo' essere sollevata questione di legittimita' costituzionale dal giudice di sorveglianza del luogo di pena posto fuori della circoscrizione del tribunale competente a decidere, che sia stato delegato prima dell'udienza ad assumere le dichiarazioni del detenuto interessato, in quanto tale magistrato e' privo di ogni potere decisorio in materia, esplicando, nella specie, una funzione meramente istruttoria. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - S. n. 112/1964 e O. n. 207/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte