Ordinanza 292/1990 (ECLI:IT:COST:1990:292)
Massima numero 15690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
11/06/1990; Decisione del
11/06/1990
Deposito del 14/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 292/90. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - NON ESCLUSA POSSIBILITA' CHE NE FACCIANO PARTE FUNZIONARI ALLE DIPENDENZE DELL'ESECUTIVO E ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI ANCHE SPECIALI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 292/90. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - NON ESCLUSA POSSIBILITA' CHE NE FACCIANO PARTE FUNZIONARI ALLE DIPENDENZE DELL'ESECUTIVO E ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI ANCHE SPECIALI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' in passato affermato, l'indipendenza di un collegio giudicante e dei suoi componenti va individuata solo attraverso i modi con i quali e' svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri. Peraltro, per i componenti le Commissioni tributarie, svolgenti tutti identica funzione, e' esclusa qualsivoglia incidenza sulle nomine, poiche' le scelte sono commesse al Presidente del Tribunale e, rispettivamente, della Corte d'Appello. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost.). - S. n. 196/1982.
Come gia' in passato affermato, l'indipendenza di un collegio giudicante e dei suoi componenti va individuata solo attraverso i modi con i quali e' svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri. Peraltro, per i componenti le Commissioni tributarie, svolgenti tutti identica funzione, e' esclusa qualsivoglia incidenza sulle nomine, poiche' le scelte sono commesse al Presidente del Tribunale e, rispettivamente, della Corte d'Appello. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost.). - S. n. 196/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte