Sentenza 294/1990 (ECLI:IT:COST:1990:294)
Massima numero 15989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  13/06/1990;  Decisione del  13/06/1990
Deposito del 15/06/1990; Pubblicazione in G. U. 20/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  15988


Titolo
SENT. 294/90 B. REGIONE UMBRIA - TRIBUTI - TASSA DI CONCESSIONE PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DI FARMACIE - APPLICABILITA' - FARMACIE I CUI TITOLARI BENEFICINO DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA, ANCHE SE GESTITE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DEL REGIME DI ESENZIONE OLTRE I LIMITI FISSATI DALLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In base alla regola sancita dall'art. 3, l. 16 maggio 1970, n. 281 - ai sensi dell'art. 119, primo comma, Cost. (v. massima A) - della necessaria corrispondenza fra gli atti imponibili regionali e quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative, la disciplina regionale concernente la tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio delle farmacie, e' soggetta all'osservanza della tariffa allegata al d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, che tuttora e' in vigore relativamente alle norme concernenti le tasse trasferite alle Regioni (tra cui rientra, ex d.P.R. n. 4 del 1972, quella in questione), escluse dall'effetto abrogativo dell'art. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come confermato sia dalla legislazione statale (l. 23 novembre 1979, n. 594) sia da quella regionale (ll. reg. Umbria 9 agosto 1974, n. 47, 28 maggio 1980, n. 57). Pertanto, la legge della regione Umbria riappr. il 26 febbraio 1990, estendendo l'esenzione della predetta tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie alla totalita' di quelle i cui titolari beneficino dell'indennita' di residenza, modifica in senso restrittivo uno degli elementi del tributo (e cioe' l'area impositiva) rispetto a quanto stabilito dal citato d.P.R. n. 126 del 1961, con violazione della predetta regola di cui all'art. 3, l. n. 281 del 1970 e dell'art. 119 Cost. ed e' di conseguenza costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 3  

decreto del Presidente della Repubblica  01/03/1961  n. 121  art. 0