Sentenza 296/1990 (ECLI:IT:COST:1990:296)
Massima numero 16007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/06/1990;  Decisione del  14/06/1990
Deposito del 19/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:  16001  16009


Titolo
SENT. 296/90 B. RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA' - PRESUPPOSTI - LICEITA' DEL LAVORO PRESTATO - CIRCOSTANZE IN CUI SUSSISTE.

Testo
Nel sancire il diritto alla retribuzione, l'art. 36 Cost. presuppone la liceita' del lavoro prestato. Peraltro, come anche riconosce la Cassazione (Sez. un. civ. n. 1609 del 1976) l'illiceita' che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non puo' ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalita', ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioe', dell'illiceita' in senso forte (illiceita' della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalita' che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte