Sentenza 129/2021 (ECLI:IT:COST:2021:129)
Massima numero 43982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
26/05/2021; Decisione del
26/05/2021
Deposito del 24/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto nel giudizio principale - Impugnazione rivolta ad un intero articolo - Restrizione, in base ai motivi di censura, ad un solo suo comma e ad una sola lettera.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto nel giudizio principale - Impugnazione rivolta ad un intero articolo - Restrizione, in base ai motivi di censura, ad un solo suo comma e ad una sola lettera.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, ancorché il ricorso investa letteralmente l'intero articolo, dal tenore delle censure si evince con chiarezza che la disposizione è impugnata solo nella parte in cui, alla lettera c) del comma 1, sostituisce il comma 4 dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 39 del 2018.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, ancorché il ricorso investa letteralmente l'intero articolo, dal tenore delle censure si evince con chiarezza che la disposizione è impugnata solo nella parte in cui, alla lettera c) del comma 1, sostituisce il comma 4 dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 39 del 2018.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
05/07/2019
n. 27
art. 10
co. 1
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 39
art. 12
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte