Sentenza 129/2021 (ECLI:IT:COST:2021:129)
Massima numero 43982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/05/2021;  Decisione del  26/05/2021
Deposito del 24/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43980  43981  43983  43984  43985


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto nel giudizio principale - Impugnazione rivolta ad un intero articolo - Restrizione, in base ai motivi di censura, ad un solo suo comma e ad una sola lettera.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, ancorché il ricorso investa letteralmente l'intero articolo, dal tenore delle censure si evince con chiarezza che la disposizione è impugnata solo nella parte in cui, alla lettera c) del comma 1, sostituisce il comma 4 dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 39 del 2018.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  05/07/2019  n. 27  art. 10  co. 1

legge della Regione Puglia  16/07/2018  n. 39  art. 12  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte