Sentenza 296/1990 (ECLI:IT:COST:1990:296)
Massima numero 16009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
14/06/1990; Decisione del
14/06/1990
Deposito del 19/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Titolo
SENT. 296/90 C. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - AIUTO O ASSISTENTE OSPEDALIERO - MANSIONI RISPETTIVAMENTE DI PRIMARIO O DI AIUTO - ESERCIZIO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IN CASO DI DISPONIBILITA' O VACANZA DEL POSTO - MAGGIORAZIONE DI RETRIBUZIONE - ASSUNTA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 296/90 C. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - AIUTO O ASSISTENTE OSPEDALIERO - MANSIONI RISPETTIVAMENTE DI PRIMARIO O DI AIUTO - ESERCIZIO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IN CASO DI DISPONIBILITA' O VACANZA DEL POSTO - MAGGIORAZIONE DI RETRIBUZIONE - ASSUNTA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Come gia' precisato dalla Corte, l'art. 29, secondo comma, d.P.R. n. 761 del 1979, esclude il diritto dell'aiuto o dell'assistente ospedaliero a variazioni del trattamento economico solo se l'assegnazione temporanea alle mansioni superiori (rispettivamente: di primario e di aiuto) sia contenuta entro il periodo di sessanta giorni nell'anno solare, con conseguente spettanza del diritto stesso in caso di superamento di tale limite temporale. La sostituzione vicaria prodotta oltre detto termine, in ragione della sua liceita' (v. massima B) e' infatti tutelabile in via di applicazione diretta dell'art. 36, primo comma, Cost. sulla base dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. non rilevando, a tali fini, la mancanza di un atto formale di preposizione alle funzioni superiori. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.). - S n. 57/1989
Come gia' precisato dalla Corte, l'art. 29, secondo comma, d.P.R. n. 761 del 1979, esclude il diritto dell'aiuto o dell'assistente ospedaliero a variazioni del trattamento economico solo se l'assegnazione temporanea alle mansioni superiori (rispettivamente: di primario e di aiuto) sia contenuta entro il periodo di sessanta giorni nell'anno solare, con conseguente spettanza del diritto stesso in caso di superamento di tale limite temporale. La sostituzione vicaria prodotta oltre detto termine, in ragione della sua liceita' (v. massima B) e' infatti tutelabile in via di applicazione diretta dell'art. 36, primo comma, Cost. sulla base dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. non rilevando, a tali fini, la mancanza di un atto formale di preposizione alle funzioni superiori. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.). - S n. 57/1989
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte