Sentenza 297/1990 (ECLI:IT:COST:1990:297)
Massima numero 16017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
14/06/1990; Decisione del
14/06/1990
Deposito del 19/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
16018
Titolo
SENT. 297/90 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CURE IDROTERMALI - FRUIZIONE IN PERIODO EXTRAFERIALE - CONDIZIONE - SUSSISTENZA DI "EFFETTIVE ESIGENZE TERAPEUTICHE O RIABILITATIVE" - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 297/90 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CURE IDROTERMALI - FRUIZIONE IN PERIODO EXTRAFERIALE - CONDIZIONE - SUSSISTENZA DI "EFFETTIVE ESIGENZE TERAPEUTICHE O RIABILITATIVE" - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Ai fini della fruizione delle cure idrotermali in periodo extraferiale, condizionata dal legislatore alla sussistenza di "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative", deve aversi riguardo alla correlazione tra efficacia e tempestivita' delle cure stesse, richiedendosi non gia' l'assoluta necessita' di cure immediate, o comunque anticipate rispetto alle ferie, bensi' la loro maggiore utilita' ai fini di un piu' efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti: tale e' infatti - secondo la conforme giurisprudenza della Corte e delle Sezioni Unite della Cassazione - il criterio interpretativo guida della norma, in applicazione del quale la stessa sfugge alle censure di irragionevolezza, di impossibile applicabilita', anche in relazione all'onere probatorio - supplendosi, a tale ultimo riguardo, con lo specifico e motivato giudizio medico - nonche' di lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza in quanto, una volta assicurata la tempestivita' delle cure in questione, anche le eventuali differenziazioni - relative alla fruizione o meno di esse in periodo extraferiale - tra malattie acute e croniche, ovvero nell'ambito di quest'ultime, risultano razionalmente correlate alle esigenze di trattamento proprie delle singole manifestazioni morbose. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 38 e 102 Cost.). - S. n. 559/1987.
Ai fini della fruizione delle cure idrotermali in periodo extraferiale, condizionata dal legislatore alla sussistenza di "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative", deve aversi riguardo alla correlazione tra efficacia e tempestivita' delle cure stesse, richiedendosi non gia' l'assoluta necessita' di cure immediate, o comunque anticipate rispetto alle ferie, bensi' la loro maggiore utilita' ai fini di un piu' efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti: tale e' infatti - secondo la conforme giurisprudenza della Corte e delle Sezioni Unite della Cassazione - il criterio interpretativo guida della norma, in applicazione del quale la stessa sfugge alle censure di irragionevolezza, di impossibile applicabilita', anche in relazione all'onere probatorio - supplendosi, a tale ultimo riguardo, con lo specifico e motivato giudizio medico - nonche' di lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza in quanto, una volta assicurata la tempestivita' delle cure in questione, anche le eventuali differenziazioni - relative alla fruizione o meno di esse in periodo extraferiale - tra malattie acute e croniche, ovvero nell'ambito di quest'ultime, risultano razionalmente correlate alle esigenze di trattamento proprie delle singole manifestazioni morbose. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 38 e 102 Cost.). - S. n. 559/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte