Trasporto - Norme della Regione Puglia - Attività di noleggio di autobus con conducente - Esercizio del servizio in assenza di SCIA o in presenza di un provvedimento di divieto della sua prosecuzione - Sanzioni amministrative pecuniarie - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), l'art. 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «[l]'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all'articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00». La disposizione regionale impugnata, che sanziona l'esercizio "abusivo" dell'attività di noleggio di autobus con conducente, prevede, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato, una disciplina sanzionatoria difforme dall'art. 85, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, violando così la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. (Precedente citato: sentenza n. 428 del 2004).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza esclusiva statale, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'art. 117, secondo comma, Cost., quali sicurezza, ordinamento civile e ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004).