Ordinanza 303/1990 (ECLI:IT:COST:1990:303)
Massima numero 15747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
14/06/1990; Decisione del
14/06/1990
Deposito del 19/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
15749
Titolo
ORD. 303/90 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' DI AMMETTERVI ANCHE I CONDANNATI CHE SI TROVANO IN STATO DI LIBERTA' SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAGLI STESSI IN LIBERTA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE I QUALI POSSONO USUFRUIRE DEL BENEFICIO SOLO DOPO UN PERIODO DI OSSERVAZIONE CARCERARIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 303/90 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' DI AMMETTERVI ANCHE I CONDANNATI CHE SI TROVANO IN STATO DI LIBERTA' SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAGLI STESSI IN LIBERTA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE I QUALI POSSONO USUFRUIRE DEL BENEFICIO SOLO DOPO UN PERIODO DI OSSERVAZIONE CARCERARIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (valutazione del comportamento tenuto in liberta', da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) risponde alla esigenza di disciplinare diversamente situazioni differenti (stato di liberta' e stato di detenzione) in cui puo' versare il condannato al momento della presentazione della domanda. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 Cost.).
La previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (valutazione del comportamento tenuto in liberta', da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) risponde alla esigenza di disciplinare diversamente situazioni differenti (stato di liberta' e stato di detenzione) in cui puo' versare il condannato al momento della presentazione della domanda. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte