Ordinanza 303/1990 (ECLI:IT:COST:1990:303)
Massima numero 15749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
14/06/1990; Decisione del
14/06/1990
Deposito del 19/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
15747
Titolo
ORD. 303/90 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' DI AMMETTERVI ANCHE I CONDANNATI CHE SI TROVANO IN STATO DI LIBERTA' SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAGLI STESSI IN LIBERTA' - CONTRASTO CON LE FINALITA' RIEDUCATIVE DELLA PENA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 303/90 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' DI AMMETTERVI ANCHE I CONDANNATI CHE SI TROVANO IN STATO DI LIBERTA' SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAGLI STESSI IN LIBERTA' - CONTRASTO CON LE FINALITA' RIEDUCATIVE DELLA PENA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio della finalita' rieducativa della pena non e' violato dalla possibilita' di ammettere all'affidamento in prova al servizio sociale i condannati in stato di liberta', gia' assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in liberta'. Come gia' sottolineato, infatti, la finalita' rieducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato gia' in custodia cautelare. Inoltre in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalita' puo' essere piu' opportunamente condotta in liberta', sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilita' di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 27 Cost.). - O. n. 411/1989, S. n. 569/1989.
Il principio della finalita' rieducativa della pena non e' violato dalla possibilita' di ammettere all'affidamento in prova al servizio sociale i condannati in stato di liberta', gia' assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in liberta'. Come gia' sottolineato, infatti, la finalita' rieducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato gia' in custodia cautelare. Inoltre in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalita' puo' essere piu' opportunamente condotta in liberta', sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilita' di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 27 Cost.). - O. n. 411/1989, S. n. 569/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte