Sentenza 308/1990 (ECLI:IT:COST:1990:308)
Massima numero 16022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  14/06/1990;  Decisione del  14/06/1990
Deposito del 22/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 308/90. REGIONE LIGURIA - CONCORSI PRESSO LE UU.SS.LL. - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI - SORTEGGIO - UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE DELL'OSPEDALE GALLIERA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE RISERVATA, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.N. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disciplina dello stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali nella quale rientra, in particolare, la materia dei concorsi presso le Unita' stesse, e' riservata alla legislazione statale delegata, ai sensi dell'art. 47 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (legge delegata), i quali costituiscono, rispetto all'art. 117 Cost., una normativa interposta, vincolante per le Regioni. Interferisce in detta specifica materia la legge della regione Liguria che, a proposito del sorteggio ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le UU.SS.LL., dispone l'utilizzo anche dell'elenco nominativo del personale dell'Ospedale Galliera - allegato ai ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 22 - e che tale elenco sia altresi' utilizzato per garantire la rappresentanza della Regione nei concorsi sanitari ex art. 9, secondo comma, l. 20 maggio 1985, n. 207. Non rileva al riguardo che alla Regione spetti il compito di formare gli elenchi nominativi dei dipendenti (art. 1, d.P.R. n. 761 del 1979) e di nominare le commissioni esaminatrici (artt. 6 e 7, d.m. 30 giugno 1982), trattandosi di operazioni amministrative non implicanti competenza normativa - secondo l'assetto delineato dalla l. n. 833 del 1978 - ne', ai fini della equiparazione del personale dell'Ospedale Galliera a quello del S.S.N., il contenuto degli artt. 25, d.P.R. n. 761 del 1979 e 7 della l. n. 207 del 1985, che invece mantengono ferma la riserva statale per le commissioni esaminatrici e non dispongono in merito ad esse; mentre, va considerato che anche l'allegazione dell'elenco nominativo in questione ai ruoli regionali di cui al citato art. 14, l. reg. n. 22 del 1980, risponde a finalita' estranee alla composizione delle commissioni stesse. E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 47  

decreto del Presidente della Repubblica  20/12/1979  n. 761  art. 0