Sentenza 309/1990 (ECLI:IT:COST:1990:309)
Massima numero 15860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/06/1990;  Decisione del  14/06/1990
Deposito del 22/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 309/90. REGIONE PIEMONTE - SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - STOCCAGGIO PROVVISORIO IN AZIENDA - AUTORIZZAZIONE - MANCANZA - PREVISIONE CON LEGGE REGIONALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN LUOGO DI QUELLA PENALE DISPOSTA DALLA LEGGE STATALE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLE RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE E VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' NORMATIVA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Come piu' volte affermato dalla Corte, la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e le Regioni, anche nelle materie di loro competenza non hanno la possibilita' di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste nelle materie stesse dalla legislazione nazionale; non possono cioe' interferire negativamente con il sistema penale statale considerando pienamente lecita un'attivita' che, invece, e' penalmente sanzionata nell'ordinamento dello Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 25 e 117 Cost. - l'art. 15, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (recante norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), il quale, pur prevedendo per lo stoccaggio provvisorio in azienda una forma di autorizzazione, colpisce la mancanza di essa con una sanzione amministrativa anziche' con sanzione penale come prevede invece la legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del 1982). - S. nn. 370/1989; 43/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte