Sentenza 310/1990 (ECLI:IT:COST:1990:310)
Massima numero 16023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
14/06/1990; Decisione del
14/06/1990
Deposito del 22/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 310/90. REGIONE ABRUZZO - INTERVENTO PER LA MANIFESTAZIONE "LE MAIOLICHE CINQUECENTESCHE DI CASTELLI" - CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ARCHEOCLUB D'ITALIA - FINANZIAMENTO MEDIANTE PRELIEVO SUL FONDO GLOBALE ISCRITTO NEL BILANCIO 1989, AD UN CAPITOLO, INTERAMENTE ALIMENTATO CON QUOTA-PARTE DI MUTUI CONTRATTI A PAREGGIO DEL BILANCIO - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE CHE LIMITA L'IMPIEGO DEI CESPITI D'ENTRATA, ALIMENTATI DA PRESTITI, A SPESE DI INVESTIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 310/90. REGIONE ABRUZZO - INTERVENTO PER LA MANIFESTAZIONE "LE MAIOLICHE CINQUECENTESCHE DI CASTELLI" - CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ARCHEOCLUB D'ITALIA - FINANZIAMENTO MEDIANTE PRELIEVO SUL FONDO GLOBALE ISCRITTO NEL BILANCIO 1989, AD UN CAPITOLO, INTERAMENTE ALIMENTATO CON QUOTA-PARTE DI MUTUI CONTRATTI A PAREGGIO DEL BILANCIO - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE CHE LIMITA L'IMPIEGO DEI CESPITI D'ENTRATA, ALIMENTATI DA PRESTITI, A SPESE DI INVESTIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il disposto di cui all'art. 10, l. 16 maggio 1970, n. 281 - confermato per effetto dell'art. 22 della l. 19 maggio 1976, n. 335 con i principi fondamentali per il bilancio e la contabilita' regionale - nello stabilire che le Regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a "spese di investimento", e' ispirato ad un ovvio criterio, inteso a circoscrivere l'utilizzo dell'indebitamento pubblico a politiche d'incremento. Tra queste puo' annoverarsi l'erogazione di un contributo finanziario della regione Abruzzo - gravante su un fondo globale del bilancio 1989, interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio del bilancio - finalizzato ad una adeguata realizzazione delle iniziative culturali ed espositive nel quadro della manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli", interessante l'intero territorio regionale, trattandosi di intervento non costituente mera incidenza sul funzionamento dei normali servizi, bensi' sicuramento inteso alla conservazione e allo sviluppo della cultura locale, testimonianza di una continuita' di interessi, connessa alla storia del territorio e al costume delle popolazioni. (Non fondatezza - in relazione agli artt. 119 Cost., 10, l. 16 maggio 1970, n. 281 e 22, l. 19 maggio 1976, n. 335 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, approvata dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990). - S. n. 159/1990.
Il disposto di cui all'art. 10, l. 16 maggio 1970, n. 281 - confermato per effetto dell'art. 22 della l. 19 maggio 1976, n. 335 con i principi fondamentali per il bilancio e la contabilita' regionale - nello stabilire che le Regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a "spese di investimento", e' ispirato ad un ovvio criterio, inteso a circoscrivere l'utilizzo dell'indebitamento pubblico a politiche d'incremento. Tra queste puo' annoverarsi l'erogazione di un contributo finanziario della regione Abruzzo - gravante su un fondo globale del bilancio 1989, interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio del bilancio - finalizzato ad una adeguata realizzazione delle iniziative culturali ed espositive nel quadro della manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli", interessante l'intero territorio regionale, trattandosi di intervento non costituente mera incidenza sul funzionamento dei normali servizi, bensi' sicuramento inteso alla conservazione e allo sviluppo della cultura locale, testimonianza di una continuita' di interessi, connessa alla storia del territorio e al costume delle popolazioni. (Non fondatezza - in relazione agli artt. 119 Cost., 10, l. 16 maggio 1970, n. 281 e 22, l. 19 maggio 1976, n. 335 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, approvata dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990). - S. n. 159/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 10
legge 19/05/1976
n. 335
art. 22