Sentenza 311/1990 (ECLI:IT:COST:1990:311)
Massima numero 16024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
14/06/1990; Decisione del
14/06/1990
Deposito del 22/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 311/90. REGIONE LAZIO - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - DELIBERAZIONI ANNUALI DEGLI INTERVENTI OPERATIVI ED ATTUATIVI - COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - ASSERITA ATTRIBUZIONE DI POTESTA' REGOLAMENTARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 311/90. REGIONE LAZIO - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - DELIBERAZIONI ANNUALI DEGLI INTERVENTI OPERATIVI ED ATTUATIVI - COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - ASSERITA ATTRIBUZIONE DI POTESTA' REGOLAMENTARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 5 della legge della regione Lazio in data 14 febbraio 1990, demandando alla Giunta le deliberazioni annuali degli interventi operativi ed attuativi del sistema informativo regionale - ai sensi dell'art. 4 della stessa legge e dello studio di fattibilita' approvato dal Consiglio il 20 dicembre 1986, delib. n. 297 - non conferisce alla Giunta potesta' regolamentare, bensi' attribuisce a questa il compimento soltanto di atti esecutivi ed attuativi (come si evince con assoluta certezza dall'esame valutativo delle attivita' in questione, ex artt. 5, 14, 6 e 8 della legge) in conformita' peraltro a quanto disposto dallo Statuto della regione stessa (art. 22, nn. 1 e 2, l. 22 maggio 1971, n. 346) e non incide percio' sulle competenze che la Costituzione attribuisce al Consiglio regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 121 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990).
L'art. 5 della legge della regione Lazio in data 14 febbraio 1990, demandando alla Giunta le deliberazioni annuali degli interventi operativi ed attuativi del sistema informativo regionale - ai sensi dell'art. 4 della stessa legge e dello studio di fattibilita' approvato dal Consiglio il 20 dicembre 1986, delib. n. 297 - non conferisce alla Giunta potesta' regolamentare, bensi' attribuisce a questa il compimento soltanto di atti esecutivi ed attuativi (come si evince con assoluta certezza dall'esame valutativo delle attivita' in questione, ex artt. 5, 14, 6 e 8 della legge) in conformita' peraltro a quanto disposto dallo Statuto della regione stessa (art. 22, nn. 1 e 2, l. 22 maggio 1971, n. 346) e non incide percio' sulle competenze che la Costituzione attribuisce al Consiglio regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 121 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte