Ordinanza 312/1990 (ECLI:IT:COST:1990:312)
Massima numero 15744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/06/1990;  Decisione del  14/06/1990
Deposito del 22/06/1990; Pubblicazione in G. U. 27/06/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 312/90. REGIONE SICILIA - MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI CON LE U.S.L. - MANCATA PREVISIONE DEL DIRITTO AL PERMESSO RETRIBUITO PER LE ASSENZE DETERMINATE DALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MEDICI AMBULATORIALI LEGATI ALLE U.S.L. DA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - DIFFICOLTA' NELL'ESERCIZIO DELLA CARICA ELETTIVA CONSEGUITA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata, con decisioni che trovano conferma nella distinzione, di recente riaffermata in materia, tra medici ambulatoriali, legati da rapporto di lavoro subordinato, e medici convenzionati, legati da rapporto di lavoro autonomo, solo agli effetti processuali (applicazione del rito del lavoro di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) tale rapporto essendo stato qualificato dalla giurisprudenza "parasubordinato". - S. nn. 193/1981, O. n. 284/1983, S. n. 580/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte