Sentenza 313/1990 (ECLI:IT:COST:1990:313)
Massima numero 15933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 02/07/1990; Pubblicazione in G. U. 04/07/1990
Titolo
SENT. 313/90 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE SOLTANTO ALLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 313/90 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE SOLTANTO ALLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'ipotesi di "applicazione concordata della pena" il potere delle parti, lungi dal pregiudicare quello del giudice, e' concepito in funzione di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia con una effettiva ed immediata applicazione della pena, e l'ambito entro cui l'intesa diventa possibile e' contenuto entro rigorose condizioni, cosi' come egualmente predeterminata e' la necessita' che non sia possibile il proscioglimento "allo stato degli atti". I poteri del giudice non hanno poi mero carattere "notarile", ben potendo egli contestare che la definizione giuridica data dalle parti sia quella che effettivamente discende dalle risultanze degli atti, e sulla base delle stesse verificare le attenuanti che le parti ritengono debbano concorrere alla quantificazione della pena, attenendosi, specie per quelle non scritte, all'art. 133 cod. pen., e, in caso di bilanciamento con eventuali aggravanti, i criteri adottati, il che finisce per renderlo determinante proprio agli effetti della commisurazione della pena, sulla quale ripristina l'imperio di quella legge alla quale, soltanto, egli e' soggetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 101, comma primo, Cost. - degli artt. 248 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e 444 cod. proc. pen.).
Nell'ipotesi di "applicazione concordata della pena" il potere delle parti, lungi dal pregiudicare quello del giudice, e' concepito in funzione di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia con una effettiva ed immediata applicazione della pena, e l'ambito entro cui l'intesa diventa possibile e' contenuto entro rigorose condizioni, cosi' come egualmente predeterminata e' la necessita' che non sia possibile il proscioglimento "allo stato degli atti". I poteri del giudice non hanno poi mero carattere "notarile", ben potendo egli contestare che la definizione giuridica data dalle parti sia quella che effettivamente discende dalle risultanze degli atti, e sulla base delle stesse verificare le attenuanti che le parti ritengono debbano concorrere alla quantificazione della pena, attenendosi, specie per quelle non scritte, all'art. 133 cod. pen., e, in caso di bilanciamento con eventuali aggravanti, i criteri adottati, il che finisce per renderlo determinante proprio agli effetti della commisurazione della pena, sulla quale ripristina l'imperio di quella legge alla quale, soltanto, egli e' soggetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 101, comma primo, Cost. - degli artt. 248 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e 444 cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 1
Altri parametri e norme interposte