Sentenza 313/1990 (ECLI:IT:COST:1990:313)
Massima numero 15934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 02/07/1990; Pubblicazione in G. U. 04/07/1990
Titolo
SENT. 313/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - POTERI DEL GIUDICE - NATURA GIURISDIZIONALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA AI MAGISTRATI ORDINARI DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 313/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - POTERI DEL GIUDICE - NATURA GIURISDIZIONALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA AI MAGISTRATI ORDINARI DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Nell'ipotesi di "applicazione della pena su richiesta delle parti" il giudice esercita una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto, pur ammettendo che gli sia attribuito soltanto un mero controllo di legittimita', si tratterebbe pur sempre di attivita' giurisdizionale, perdippiu' determinante, dato che senza di essa le parti non avrebbero alcuna possibilita' di definire il giudizio, mentre e' proprio questo il momento qualificante della giurisdizione. In detta ipotesi, peraltro, il giudice non arresta il suo sindacato alla "cornice di legittimita'" ed esercita la funzione giurisdizionale anche sotto il profilo del merito, traendo egli il convincimento, nell'esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti, proprio dalle risultanze degli atti, e non dal modo in cui le parti le hanno valutate, e potendo sulla base delle stesse verificare le ritenute attenuanti, nonche' ravvisare altre circostanze tanto attenuanti quanto aggravanti, condizionando diversamente anche l'eventuale giudizio di bilanciamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).
Nell'ipotesi di "applicazione della pena su richiesta delle parti" il giudice esercita una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto, pur ammettendo che gli sia attribuito soltanto un mero controllo di legittimita', si tratterebbe pur sempre di attivita' giurisdizionale, perdippiu' determinante, dato che senza di essa le parti non avrebbero alcuna possibilita' di definire il giudizio, mentre e' proprio questo il momento qualificante della giurisdizione. In detta ipotesi, peraltro, il giudice non arresta il suo sindacato alla "cornice di legittimita'" ed esercita la funzione giurisdizionale anche sotto il profilo del merito, traendo egli il convincimento, nell'esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti, proprio dalle risultanze degli atti, e non dal modo in cui le parti le hanno valutate, e potendo sulla base delle stesse verificare le ritenute attenuanti, nonche' ravvisare altre circostanze tanto attenuanti quanto aggravanti, condizionando diversamente anche l'eventuale giudizio di bilanciamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte