Sentenza 313/1990 (ECLI:IT:COST:1990:313)
Massima numero 15935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 02/07/1990; Pubblicazione in G. U. 04/07/1990
Titolo
SENT. 313/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - SENTENZA - CONTENUTO - ASSERITA MANCANZA DI UNA MOTIVAZIONE CHE ESPRIMA IL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 313/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - SENTENZA - CONTENUTO - ASSERITA MANCANZA DI UNA MOTIVAZIONE CHE ESPRIMA IL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
E' vero che l'enunciazione nel dispositivo della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. che avverte esservi stata richiesta delle parti non e' motivazione, ma cio' non significa che il dovere del giudice di motivare si esaurisca in quella enunciazione, non potendo egli lasciare senza alcuna giustificazione in detta decisione l'apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze, cosi' come e' tenuto ad esporvi le ragioni per cui le circostanze, attenuanti od aggravanti, e l'eventuale prevalenza o equivalenza delle une rispetto alle altre, siano o non ritenute plausibili nei termini prospettati nella consensuale richiesta delle parti. D'altro canto, l'esigenza di motivazione espressa nell'art. 546, comma primo, lett. e), stesso codice, non e' esclusa dalla particolare configurazione della sentenza in questione anche se ovviamente va ad essa ragguagliata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 111, comma primo, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).
E' vero che l'enunciazione nel dispositivo della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. che avverte esservi stata richiesta delle parti non e' motivazione, ma cio' non significa che il dovere del giudice di motivare si esaurisca in quella enunciazione, non potendo egli lasciare senza alcuna giustificazione in detta decisione l'apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze, cosi' come e' tenuto ad esporvi le ragioni per cui le circostanze, attenuanti od aggravanti, e l'eventuale prevalenza o equivalenza delle une rispetto alle altre, siano o non ritenute plausibili nei termini prospettati nella consensuale richiesta delle parti. D'altro canto, l'esigenza di motivazione espressa nell'art. 546, comma primo, lett. e), stesso codice, non e' esclusa dalla particolare configurazione della sentenza in questione anche se ovviamente va ad essa ragguagliata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 111, comma primo, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte