Sentenza 313/1990 (ECLI:IT:COST:1990:313)
Massima numero 15936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 02/07/1990; Pubblicazione in G. U. 04/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  15933  15934  15935  15937  15938  17624


Titolo
SENT. 313/90 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RITENUTA ATTRIBUZIONE DELLA PENA A SE STESSO AD OPERA DELL'IMPUTATO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA INDISPONIBILITA' DEI DIRITTI ALLA LIBERTA' PERSONALE E ALLA DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'imputato, quando chiede l'applicazione di una pena, lo fa soltanto per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della sua liberta', che egli prevede all'esito del giudizio ordinario, non negando affatto la sua responsabilita', ma neppure attribuendosi da se' la pena, essendo invece il giudice ad imporgliela dopo avere indicato le prove su cui basa il giudizio di colpevolezza ove la sua decisione non sia di proscioglimento. E quanto alla difesa, e' proprio suo efficiente strumento la possibilita' che la legge offre all'imputato di acquisire con sicurezza una pena minima sottraendosi al rischio di piu' gravi inflizioni, persino - se i precedenti lo consentono ed il giudice, la cui partecipazione alla decisione non e' quindi soltanto formale, lo ritenga - beneficiando della sospensione condizionale. Occorre anche guardarsi, del resto, dal pericolo di confondere i diritti di liberta' e di difesa con l'obbligo assoluto di esercitarli, posto che la legge fondamentale garantisce le condizioni affinche' detti diritti possano essere esercitati in tutte le loro legittime facolta', ma cio' non autorizza a configurare quell'esercizio come obbligatorio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 13, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte